Per motivi di salute il tempo massimo di aspettativa sono  730 giorni nel quinquennio


Il Ministero della Difesa prima di decidere il collocamento in congedo del militare, deve necessariamente verificare il suo stato di salute inviandolo a visita in CMO prima della scadenza dei 730 giorni nel quinquiennio. 

Ciò non è sancito per legge, ma esistono varie sentenze del TAR che sanciscono che nonostante il C.O.M. (DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 ) non includa uno specifico obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettura della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo massimo di aspettativa. In tal senso la Direzione Generale della Sanità Militare si è espressa con circolare n. M_D GSAN 0005000 del 9 marzo 2007. In particolare, fermi restando i tempi e le modalità di convocazione presso le C.M.O. previsti dall'art.198 del c.o.m., gli OO.MM.LL., dovranno curare che gli eventuali provvedimenti definitivi (di idoneità o di permanente non idoneità) vengano emessi il giorno antecedente al superamento del periodo massimo di aspettativa o comunque, abbiano una decorrenza anteriore a tale limite. Pertanto, nel caso di militare già convocato presso l'Organo medico e nei cui confronti sia risultato necessario svolgere ulteriori accertamenti ai fini diagnostici che hanno comportato il superamento del limite massimo di aspettativa, la Commissione Medica dovrà esprimere un giudizio medico legale "ec tunc", con data antecedente al 731°/732° giorno di aspettativa.

Pertanto il transito nei ruoli civili non può essere messo a rischio da errori o ritardi di qualche burocrate. Piuttosto, vengono date informazioni errate che creano o aggravano lo stato di salute dei colleghi, ovviamente ci possono essere errori sul computo dei periodi di aspettativa pertanto chi fosse in una condizione limite, ci contatti che insieme verificheremo le azioni da intraprendere!

Il calcolo dei giorni di aspettativa massimi fruibili di 730 giorni  decorrono dal giorno successivo alla fruizione del periodo massimo di licenza straordinaria nell'anno in corso che di 45 giorni. Non entrano nel computo nemmeno i periodi superiori ai 90 giorni quando si è in attesa della visita in CMO. Se nel quinquiennio si sono fatti altri periodi di convalescenza, il calcolo per il periodo massimo di aspettativa andrà fatto dall'ultimo giorno di malattia certificata e andando a ritroso per cinque anni.
Non contano i periodi passati in TERAPIA SALVAVITA!