SEDE DI SERVIZIO

In genere, salvo particolari situazioni, la destinazione viene individuata nell'ambito della regione in cui si era in servizio da militare. Quanto sopra fatte salve quelle fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.

Entro 30 giorni dall'istanza di transito, per andare in deroga all'ultima circolare sul transito, pubblicata sul sito di Persociv il 25/07/2023, è necessario inviare istanza motivata, al Competente Stato Maggiore/Comando Generale, tramite l'Ente da cui è partita l'istanza di transito oppure in alternativa direttamente con PEC personale. Sarà utile quindi, verificare l'istanza di transito ed in caso integrarla prendendo contatti con gli Stati Maggiori o la Direzione per il Personale Civile.

Se è vero che le tutele sociali sono riferibili ai soli casi in cui è riconosciuta la Legge 104 art.3 (articolo di gravità) sia per se stessi che verso parenti e per chi ha figli minori di anni (ex art. 42 bis L. 151/2001) e la moglie che lavora, inserite nell'integrazione dell'istanza ogni utile informazione a ricostruire il vostro quadro familiare. Cercate di essere sintetici e concisi, inserire molte pagine con tanti allegati creerà solo confusione a chi gestirà la pratica. 


Il personale militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, transitato nei ruoli civili ha l'obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno 5 anni, dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.