E' possibile cumulare lo stipendio con la pensione privilegiata

I transitati che hanno una invalidità riconosciuta dipendente causa di servizio e ascritta ad una delle otto categorie della Tab. A del DPR 915/78 e SMI, hanno diritto al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio. È questo il principio affermato in una importantissima sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che pone fine ad anni di contenzioso. 

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E' IMPORTANTE QUINDI PER CHI NON HA AVUTO IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO VERIFICARE IL RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI CHE NON HA TERMINI DI PRESCRIZIONALITA'! VAI A FONDO ALLA QUESTIONE, POTRESTI AVER DIRITTO A PERCEPIRE DUE ASSEGNI MENSILI, UNO PER LO STIPENDIO E L'ALTRO PER LA PENSIONE PRIVILEGIATA!

Calcola pensione privilegiata 

Come più volte evidenziato nei precedenti articoli di approfondimento, l’abrogazione della pensione privilegiata ha riguardato il personale civile, ma non quello appartenente al comparto difesa e sicurezza ma in ogni caso vi sono delle delle eccezioni consentite come abbiamo visto dal ricorso alla Corte dei Conti che di fatto non ha termini prescrizionali.


Calcolo della pensione privilegiata ordinaria

La misura della pensione privilegiata ordinaria è stabilita dall’articolo 67 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale prevede che l’importo del beneficio sia determinato in funzione delle varie categorie di ascrivibilità  delle infermità o delle lesioni.

In altri termini, l’importo del trattamento pensionistico, in caso d’infermità o lesioni riconducibili alla prima categoria (infermità gravi) della Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81, è pari al 100% della base (o retribuzione) pensionabile, mentre nell’ipotesi d’infermità o lesioni riconducibili alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria (per infermità via via meno gravi) della medesima Tabella A, l’importo della pensione privilegiata ordinaria si riduce, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della base pensionabile, come di seguito indicato nella Tabella illustrativa

Tabelle per il calcolo della misura della pensione privilegiata per i dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare

Tabella “A” D.P.R. n. 834/81

CATEGORIA

(Lesione o infermità)

MISURA

Prima categoria

100% della retribuzione pensionabile

Seconda categoria

90% della retribuzione pensionabile

Terza categoria

80% della retribuzione pensionabile

Quarta categoria

70% della retribuzione pensionabile

Quinta categoria

60% della retribuzione pensionabile

Sesta categoria

50% della retribuzione pensionabile

Settima categoria

40% della retribuzione pensionabile

Ottava categoria

30% della retribuzione pensionabile




Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima  richiesta per conseguire la pensione normale.Nel caso in cui l’avente diritto abbia raggiunto l’anzianità minima per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, la pensione privilegiata viene liquidata nella misura normale aumentata di un decimo solo qualora tale importo risulti più favorevole rispetto a quello determinato in base alla categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni.

La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni riconducibili dalla terza all’ottava categoria della Tabella A, l’articolo 72 del DPR 1092/1973 prevede che all’interessato spetta un pensione privilegiata calcolata sulla base della categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla Tabella F-1allegata al D.P.R. n. 834/81.

Calcolo della pensione privilegiata tabellare

La pensione privilegiata tabellare (art. 67 DPR n. 1092/1973;), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.), i quali, abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica.

Essa non viene liquidata in relazione alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle che prevedono sempre otto categorie di pensione d’importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità. Più precisamente, i benefici economici derivanti dalla Pensione Privilegiata Tabellare consistono in trattamento economico vitalizio che può corrispondere a un importo mensile che da € 830,00 euro può raggiungere oltre € 1.000,00, esente da tassazione.

IN SINTESI SE CI MANCANO ALMENO ALTRI 20 ANNI DI LAVORO SARA' SICURAMENTE CONVENIENTE CHIEDERE IMMEDIATAMENTE L'ELARGIZIONE DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO IN QUANTO POI SI SOMMERÀ' ALLA PENSIONE ORDINARIA MATURATA CON I 20 ANNI DI LAVORO DIPENDENTE SVOLTO DA CIVILE. LA PPO INFATTI SVUOTERÀ' I CONTRIBUTI PENSIONISTICI MATURATI DA MILITARE.