Art.3 del Decreto Legislativo 165 del 2001, o più semplicemente detta "Specificità"

 

Con il termine SPECIFICITA’ intendiamo il riconoscimento di una condizione di atipicità di un determinato ministero rispetto a tutti gli altri ministeri del comparto o di una determinata categoria di dipendenti pubblici rispetto agli altri.

Aver riconosciuta la specificità comporta la possibilità di andare in deroga alle norme che disciplinano il comparto.

L’art. 3 del d.lgs 165 già ha previsto alcune categorie di dipendenti pubblici che sono rimasti in regime di diritto pubblico e che quindi non sono disciplinati dal contratta collettivo nazionale di comparto, quindi è una strada già percorsa e percorribile.

In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai  rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati  e procuratori  dello  Stato, il personale militare  e  delle  Forze  di  polizia  di  Stato, il personale della carriera   diplomatica   e della carriera  prefettizia  nonché  i dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo   1  del decreto legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.

Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.

 

Con legge 30/9/2004 n. 252 viene introdotto il comma 1-bis
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.
Con legge 27/7/2005 n. 154 viene introdotto il comma 1-ter 1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

L’integrazione nell’art. 3/165 è quindi una strada

già percorsa e percorribile!