1.       COME VA PRESENTATA LA DOMANDA DI CAUSA DI SERVIZIO?

La domanda deve essere corredata di tutti gli atti che provino la dipendenza delle tue infermità o lesioni dal prestato servizio: stato di servizio, memoriale dei servizi prestati nel periodo antecedente la menomazione, ore lavorate all’esterno e all’interno, certificazione nosologica, cartelle cliniche.
Ciò non solo aumenterà le tue probabilità di successo, ma renderà la fase istruttoria più rapida.
Sono fondamentali le informazioni sul servizio svolto e l’articolata relazione dell’Amministrazione prevista dal d.P.R. 461/01, che dovrai personalmente sollecitare ed eventualmente far integrare.      

N.B. Rivolgiti sempre ad un medico legale di comprovata esperienza per la valutazione del tuo stato di salute, per l’attribuzione del grado di invalidità e per essere assistito durante le visite di controllo della CMO. La corretta presentazione del tuo quadro clinico, dei fatti di servizio, del contesto in cui hai operato fanno la differenza tra una domanda accettata e una respinta. 

Se la causa di servizio non è stata ancora accertata al momento del congedo, puoi chiederne il riconoscimento entro 5 anni dal congedo stesso o dalla “scoperta” della patologia nei casi di malattie a lenta evoluzione (10 anni in caso di parkinsonismo), separatamente o contestualmente alla domanda di concessione della pensione privilegiata. La formulazione della domanda entro i termini sopra indicati seppure a distanza dal congedo permetterà l’accesso all’eventuale trattamento pensionistico privilegiato (il cui diritto è imprescrittibile), ma potrebbe non consentire la percezione degli indennizzi e degli altri benefici economici riferiti all’attività di servizio, tra cui l’equo indennizzo.


2.        COME SI ARTICOLA IL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CDS?

Fase istruttoria.

L’Amministrazione correda la tua domanda (e la documentazione che vi hai
allegato) con le risultanze di proprie indagini (Rapporto informativo sull'attività lavorativa svolta richiesto al responsabile della struttura; ricerca delle malattie contratte dal dipendente e risultanti dagli atti ecc.) per poter trasmettere la pratica, così istruita, alla Commissione Medica entro 30 giorni e dartene comunicazione entro i successivi 10 giorni.

Fase dell'accertamento sanitario.

La Commissione Medica ti sottopone a visita medica entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. La data di visita va comunicata al dipendente con anticipo di almeno 10 giorni. In questa fase è sempre consigliabile farti accompagnare da un medico legale di fiducia. Terminati gli accertamenti, la CMO, è tenuta a redigere un verbale e inoltrarlo, entro 15 giorni dalla visita conclusiva all’Amministrazione datoriale, corredato dalla copia conforme della domanda cui sono acclusi i rapporti informativi e l’eventuale ulteriore documentazione.

Fase dell'accertamento del nesso causale.

Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, il Ministero è tenuto a inviare al CVCS:

  • il verbale della CMO;
  • una relazione che riassume le informazioni relative al nesso causale tra l’infermità/lesione e l’attività di servizio;
  • l’eventuale documentazione da te prodotta.

Dovrà inoltre darti notizia della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi 10 giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro ulteriori 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime un parere sulla dipendenza dell'infermità dai fatti di servizio.

Fase conclusiva o provvedimentale.

L’Amministrazione, in base alle risultanze degli atti del procedimento - ossia il verbale della Commissione medica e il parere del Comitato, oltre alla documentazione da te prodotta - si pronuncia con un provvedimento (decreto) concessivo (riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) o negativo.

N.B. I termini sopra riferiti sono previsti dal regolamento della causa di servizio (dPR 461/2001), ma vengono di norma superati.

Fase istruttoria.

L’Amministrazione correda la tua domanda (e la documentazione che vi hai
allegato) con le risultanze di proprie indagini (Rapporto informativo sull'attività lavorativa svolta richiesto al responsabile della struttura; ricerca delle malattie contratte dal dipendente e risultanti dagli atti ecc.) per poter trasmettere la pratica, così istruita, alla Commissione Medica entro 30 giorni e dartene comunicazione entro i successivi 10 giorni.

Fase dell'accertamento sanitario.

La Commissione Medica ti sottopone a visita medica entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. La data di visita va comunicata al dipendente con anticipo di almeno 10 giorni. In questa fase è sempre consigliabile farti accompagnare da un medico legale di fiducia. Terminati gli accertamenti, la CMO, è tenuta a redigere un verbale e inoltrarlo, entro 15 giorni dalla visita conclusiva all’Amministrazione datoriale, corredato dalla copia conforme della domanda cui sono acclusi i rapporti informativi e l’eventuale ulteriore documentazione.

Fase dell'accertamento del nesso causale.

Entro 30 giorni dalla ricezione del verbale, il Ministero è tenuto a inviare al CVCS:

  • il verbale della CMO;
  • una relazione che riassume le informazioni relative al nesso causale tra l’infermità/lesione e l’attività di servizio;
  • l’eventuale documentazione da te prodotta.

Dovrà inoltre darti notizia della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi 10 giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro ulteriori 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprime un parere sulla dipendenza dell'infermità dai fatti di servizio.

Fase conclusiva o provvedimentale.

L’Amministrazione, in base alle risultanze degli atti del procedimento - ossia il verbale della Commissione medica e il parere del Comitato, oltre alla documentazione da te prodotta - si pronuncia con un provvedimento (decreto) concessivo (riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) o negativo.

N.B. I termini sopra riferiti sono previsti dal regolamento della causa di servizio (dPR 461/2001), ma vengono di norma superati.

3.       Come si svolge il lavoro della Commissione medica?

Entro 30 giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, la CMO effettua la visita (la data di visita ti dovrà essere comunicata con anticipo di almeno 10 giorni) di cui redige un verbale completo di:

  • giudizio diagnostico;
  • data di conoscibilità dell'infermità;
  • data di sua stabilizzazione;
  • ascrizione tabellare;
  • giudizio di idoneità al servizio.

4.      Quando interviene il Comitato di verifica per le cause di servizio?

Effettuata la visita definitiva la Commissione trasmette il verbale all'Amministrazione richiedente che, insieme a tutti gli atti istruttori raccolti, lo invia al Comitato il quale si pronuncia sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Il parere viene quindi comunicato all’Amministrazione.


5.      Come si conclude il procedimento?

L'Amministrazione può conformarsi al parere del Comitato oppure deve formulare osservazioni e chiedere un ulteriore parere allo stesso Comitato, che deve esprimerlo entro i successivi 30 giorni; a quest’ultimo parere l'Amministrazione deve necessariamente conformarsi adottando il consequenziale provvedimento.


6.     Quando e a chi può rivolgersi il dipendente nel caso in cui voglia presentare ricorso?

Il ricorso può essere presentato agli organi giurisdizionali indicati nel provvedimento notificato che si intende contestare entro i termini definiti nel medesimo provvedimento.

7.     Entro quali termini e quante volte può essere richiesto l'aggravamento di un'infermità?

La domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo per aggravamento di infermità può essere presentata entro e non oltre 5 anni dalla data di notifica del provvedimento di prima liquidazione, anche più di una volta, ma il beneficio della maggiorazione dell'equo indennizzo per accertato aggravamento può essere concesso una sola volta per la stessa infermità.

8.     In caso di incidente in itinere rimborsato dall'assicurazione privata, spetta anche l'equo indennizzo?

L'art. 50 del D.P.R. N. 686/57 stabilisce che debba essere detratto dall'equo indennizzo quanto già percepito dal dipendente, per la stessa infermità, in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione (es. una tantum o rendita INAIL). Tale discorso non si estende alle assicurazioni private.

9.     Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile col trattamento di pensione privilegiata ordinaria?

Si, tuttavia l'importo è ridotto del 50% in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata ordinaria. Il recupero del 50% dell'importo non è previsto nel caso di conferimento ai superstiti a seguito di riconoscimento dalla dipendenza del decesso.

10.     Si può ottenere la liquidazione di un ulteriore equo indennizzo per altra infermità?

Qualora il militare riporti nuove infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, e ascrivibili a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo, se la menomazione complessiva che ne deriva rientra in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo importo comunque deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato. In particolare si rende noto che in caso di attribuzione di una tabella B in cumulo con altre infermità, ascritte a categoria di tabella A o precedente tabella B, non si procede ad un'ulteriore liquidazione.

11.     La misura del beneficio "una tantum" a quali parametri fa riferimento?

Tale beneficio è previsto per il personale militare dell'Arma dei Carabinieri giudicato inidoneo parzialmente al servizio di istituto, la misura del beneficio è pari all'importo dell'eventuale equo indennizzo spettante maggiorato del 20%.

12.     In quali casi l'importo dell'equo indennizzo è ridotto?

L'importo dell'equo indennizzo è ridotto:
- del 25% se l'interessato ha superato i 50 anni di età al momento dell'evento dannoso;
- del 50% se l'interessato ha superato i 60 anni di età al momento dell'evento danno.