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Principio chiave:
Il transito nei ruoli civili è un nuovo rapporto di lavoro distinto da quello militare precedente. Il cumulo è ammesso perché la pensione privilegiata ha natura risarcitoria (non retributiva) e l’ordinamento favorisce gli invalidi per servizio. Non rileva se il transito derivi da inidoneità o altro motivo.
Riferimenti normativi:
- Art. 139 d.P.R. 1092/1973: cumulo pensione privilegiata con stipendio di diverso rapporto di servizio;
- Art. 67 d.P.R. 1092/1973: pensione privilegiata per infermità da causa di servizio (non richiede inabilità totale).
Come più volte evidenziato nei precedenti articoli di approfondimento, l’abrogazione della pensione privilegiata ha riguardato il personale civile, ma non quello appartenente al comparto difesa e sicurezza ma in ogni caso vi sono delle delle eccezioni consentite come abbiamo visto dal ricorso alla Corte dei Conti che di fatto non ha termini prescrizionali.
In altri termini, l’importo del trattamento pensionistico, in caso d’infermità o lesioni riconducibili alla prima categoria (infermità gravi) della Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/81, è pari al 100% della base (o retribuzione) pensionabile, mentre nell’ipotesi d’infermità o lesioni riconducibili alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria (per infermità via via meno gravi) della medesima Tabella A, l’importo della pensione privilegiata ordinaria si riduce, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della base pensionabile, come di seguito indicato nella Tabella illustrativa
Tabelle per il calcolo della misura della pensione privilegiata per i dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare
Tabella “A” D.P.R. n. 834/81
CATEGORIA MISURA
Prima categoria=100% della retribuzione pensionabile
Seconda categoria=90% della retribuzione pensionabile
Terza categoria=80% della retribuzione pensionabile
Quarta categoria=70% della retribuzione pensionabile
Quinta categoria=60% della retribuzione pensionabile
Sesta categoria=50% della retribuzione pensionabile
Settima categoria=40% della retribuzione pensionabile
Ottava categoria=30% della retribuzione pensionabile
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale.Nel caso in cui l’avente diritto abbia raggiunto l’anzianità minima per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia, la pensione privilegiata viene liquidata nella misura normale aumentata di un decimo solo qualora tale importo risulti più favorevole rispetto a quello determinato in base alla categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni.
La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni riconducibili dalla terza all’ottava categoria della Tabella A, l’articolo 72 del DPR 1092/1973 prevede che all’interessato spetta un pensione privilegiata calcolata sulla base della categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla Tabella F-1allegata al D.P.R. n. 834/81.
La pensione privilegiata tabellare (art. 67 DPR n. 1092/1973;), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.), i quali, abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica.
Essa non viene liquidata in relazione alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle che prevedono sempre otto categorie di pensione d’importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità. Più precisamente, i benefici economici derivanti dalla Pensione Privilegiata Tabellare consistono in trattamento economico vitalizio che può corrispondere a un importo mensile che da € 830,00 euro può raggiungere oltre € 1.000,00, esente da tassazione.
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