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Massime contenenti fattispecie riconosciute come Causa di Servizio
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 66897 del 15-03-1985, Lo Schiavo c. Ministero della difesa (p.d. 403148).
Ai fini dell’accertamento dell’esistenza o meno delle condizioni richieste dalla legge per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, il nesso di causalità tra il servizio e l’infortunio riportato in occasione dello stesso resta escluso soltanto dalla colpa grave del dipendente la cui prova, fondata su concreta ed obiettiva risultanza, va fornita dall’Amministrazione: pertanto, allorché tale prova sia fondata solo su elementi induttivi o mere supposizioni non si interrompe il nesso di causalità per cui va dichiarata la dipendenza da causa di servizio.
Corte dei Conti – Sez. Giur. Reg. Sard., sent. n. 608 del 11-10-1991, Corda c. Ministero della difesa (p.d. 405112).
È da riconoscere dipendente da causa di servizio il decesso del militare di leva dovuto ad incidente stradale occorsogli mentre, in esecuzione di ordine superiore, si recava alla guida di un automezzo militare al prelevamento di viveri, rimanendo coinvolto in un sinistro determinato dalla guida imprudente di altro automobilista.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75155 del 12-04-1990, Griso c. Ministero della difesa (p.d. 404793).
Dipende da causa di servizio la lesione (nella specie, artrosinovite traumatica al ginocchio) riportata dal militare mentre, nel recarsi all’ufficio presso cui prestava servizio, scivolava sul terreno ghiacciato.
Corte dei Conti – Sez. III Pens. Civ., sent. n. 53757 del 20-04-1983, Alfieri c. I.N.P.S (p.d. 402806).
Lo svolgimento di un’attività lavorativa, nell’ultimo periodo del rapporto d’impiego, dalla quale si evidenziano elementi che possono ritenersi rilevanti ai fini dell’aggravamento di una già grave affezione nervosa, può ritenersi fattore concausale nell’evoluzione della malattia medesima, fino all’esito letale. (Nella specie, il dipendente era passato da un servizio di una certa responsabilità ad un lavoro automatico di classificazione e suddivisione di schede che non poteva non comportare un aggravamento della sintomatologia psichica).
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 63700 del 03-06-1983, La Sorsa c. Ministero della difesa (p.d. 402944).
Dipende da causa di servizio l’incidente occorso durante la libera uscita del militare qualora il comportamento di costui non sia stato improntato a colpa grave ovvero a grave imprudenza. (Nella specie, il militare, nel ritornare in caserma al termine della libera uscita, percorrendo una strada poco illuminata dell’abitato, sprovvista di marciapiede, si spostava istintivamente verso il centro della strada per evitare una pozzanghera venendo, così, investito da una macchina che sopraggiungeva da tergo).
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 56433 del 04-07-1980, De Palma c. Ministero della difesa (p.d. 402482).
Il trovarsi ricoverato in un ospedale militare per curare gli esiti di un fatto traumatico costituisce attività di servizio in quanto si è a disposizione dell’autorità militare; di conseguenza dipende da fatto di servizio un nuovo evento traumatico riportato in detta circostanza tanto più se non attribuibile ad imprudenza del malato. (Nella specie, l’Amministrazione sanitaria aveva l’obbligo di controllare che l’attività di rieducazione funzionale di un arto, mediante deambulazione con stampelle, avvenisse sempre in condizioni di piena sicurezza e non sul pavimento bagnato).
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 57242 del 14-05-1980, Zanin c. Ministero della difesa (p.d. 402493).
Ancorché praticata fuori dell’orario di servizio è, comunque, da assimilare al servizio stesso l’attività ricreativa svolta – come nella specie – in gruppo, con prevalente esercizio ginnico-sportivo, in idonei locali (campo sportivo annesso alla caserma) e previa autorizzazione; di conseguenza non si può escludere la dipendenza da causa di servizio di un trauma riportato in dette circostanze.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 56829 del 14-03-1980, Galli c. Ministero delle finanze (p.d. 402452).
I disagi fisici, psichici e climatici connessi al servizio d’istituto ben possono svolgere un’azione negativa nei confronti dell’apparato cardiovascolare e contribuire, in misura determinante, all’evoluzione più grave e più rapida del processo ateromasico delle arterie; di conseguenza è da riconoscere la dipendenza da causa di servizio, quantomeno a titolo concausale, di una emiparesi postuma a trombosi tanto più se, come nella specie, la prestazione militare fu assai lunga ed obiettivamente gravosa (mansioni di vigilanza notturna e diurna, nella Guardia di Finanza, in reparti disagiati, in condizioni climatiche sfavorevoli, con notevole esposizione a fattori perfrigeranti e con intuibili sforzi fisici nonché privazioni di ogni genere).
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 57236 del 21-06-1980, Ministero della difesa (p.d. 402477).
Pur trattandosi di neoplasia maligna, la cui eziopatogenesi è ancora oscura, non può escludersi la dipendenza dal servizio – quantomeno a titolo concasuale – dell’affezione “artrocitoma tempiale” soprattutto se, come nella specie, la prestazione fu lunga, gravosa e caratterizzata da elementi fisico-psichici stressanti (esercitazioni in località distanti dalla sede di servizio, esposizione ad inclemenze atmosferiche per lunghi periodi, servizi notturni per la ricerca di latitanti in zone di per sé disagiate, ecc.) e considerato che il militare accusò l’inizio dei disturbi durante il servizio, senza, peraltro, che la malattia fosse tempestivamente accertata e curata con idonei presidi terapeutici.
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