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Cause di Servizio

Massime di Giurisprudenza per fattispecie di incidente in itinere.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 78258 del 16-03-1992, Piscicelli c. Ministero della difesa (p.d. 405514).

Non è configurabile l’ipotesi dell’infortunio “in itinere” in mancanza di connessione, richiesta dalla legge, con fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio. (Nella specie, l’infortunio fu determinato da imprudenza del soggetto).

Corte dei Conti – Sez. IV, sent. n. 81370 del 19-04-1993, Capitani c. Ministero della difesa (p.d. 405806).

Sussistono elementi sufficienti per ritenere integrati gli estremi dell’infortunio “in itinere”, con conseguente dipendenza da causa di servizio dell’infermità derivatane, qualora il militare sia incorso, senza sua colpa, in un sinistro stradale mentre stava raggiungendo il luogo di destinazione, autorizzato dal comando di appartenenza, per fruire del permesso concessogli.

Corte dei Conti – Sez. III Pens. Civ., sent. n. 57284 del 04-02-1985, Schettina c. Ministero di grazia e giustizia (p.d. 403197).

L’infortunio “in itinere” che dà diritto, a favore del congiunto di un pubblico dipendente, alla pensione privilegiata, a norma dell’art. 92 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092, è quello occorso al dipendente stesso fuori dei locali di servizio, durante un percorso e per necessità imposte da esigenze di servizio; pertanto, non dipende da causa di servizio – con conseguente denegato riconoscimento della pensione di privilegio in favore del congiunto – il decesso di una guardia AA.CC., avvenuto a seguito di incidente stradale occorso mentre questa trasportava masserizie per essere stata trasferita in altra sede per esigenze di servizio, in quanto tale infortunio avveniva mentre la stessa era libera da obblighi di servizio, su di un percorso estraneo sia alla vecchia che alla nuova sede, senza alcuna autorizzazione al riguardo, su di un’auto privata e per motivi estranei a qualsiasi esigenza di ufficio.

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 71363 del 30-11-1987, Cianciolo c. Ministero della difesa (p.d. 403992).

L’incidente dovuto all’uso di un comune mezzo di trasporto, configura “infortunio in itinere” solo se non sussista colpa o imprudenza grave da parte dell’infortunato in ordine alla produzione dell’evento: pertanto non può ritenersi giustificato, allorquando avrebbe potuto essere agevolmente fatto uso di un mezzo pubblico. (Nella specie, fra la località dalla quale il militare avrebbe dovuto fare ritorno in caserma, e quella cui era diretto, esistevano in vari orari dell’intera giornata frequenti mezzi “pubblici”).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 71363 del 30-11-1987, Cianciolo c. Ministero della difesa (p.d. 403992).

L’incidente dovuto all’uso di un comune mezzo di trasporto, configura “infortunio in itinere” solo se non sussista colpa o imprudenza grave da parte dell’infortunato in ordine alla produzione dell’evento: pertanto non può ritenersi giustificato, allorquando avrebbe potuto essere agevolmente fatto uso di un mezzo pubblico. (Nella specie, fra la località dalla quale il militare avrebbe dovuto fare ritorno in caserma, e quella cui era diretto, esistevano in vari orari dell’intera giornata frequenti mezzi “pubblici”).

Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 78258 del 16-03-1992, Piscicelli c. Ministero della difesa (p.d. 405514).

Non è configurabile l’ipotesi dell’infortunio “in itinere” in mancanza di connessione, richiesta dalla legge, con fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio. (Nella specie, l’infortunio fu determinato da imprudenza del soggetto).

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