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Massime contenenti generiche enunciazioni di principio
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 74533 del 08-02-1990, De Santi c. Ministero della difesa (p.d. 404649).
Per la dipendenza, causale o concausale, da un “fatto di servizio” occorre che l’evento lesivo sia riferibile all’adempimento di un obbligo (di servizio) di cui – in quanto teso al soddisfacimento della prestazione – l’Amministrazione militare, quale soggetto attivo, può pretendere l’adempimento stesso perché rispondente ad un suo precipuo interesse; di conseguenza, rientrano in detta categoria non solo gli specifici adempimenti sia di obblighi derivanti da norme sia di compiti demandati dai superiori gerarchici ai militari bensì, anche, tutte quelle azioni poste in essere nel perdurare del rapporto di servizio purché correlate ad un interesse dell’Amministrazione.
Corte dei Conti – Sez. Giur. Reg. Lazio, sent. n. 41 del 20-03-1995, Rossi c. Ministero della difesa (p.d. 406420).
Ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate in sede di visita pensionistica acquistano valore sostanziale la loro eziologia, l’epoca di comparsa della sintomatologia e la successione cronologia delle manifestazioni morbose, onde individuare l’esistenza di un nesso cronopatogenetico che ne giustifichi la ricollegabilità agli eventi di servizio, mentre, nella carenza di certezze medico-legali, occorre prendere in considerazione ogni elemento che si palesi utile alla necessaria definizione del giudizio, con particolare riguardo al servizio considerato nella sua durata e nelle sue caratteristiche ambientali, anche sotto il profilo della riduzione delle resistenze organiche del soggetto.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 66805 del 09-03-1985, Ugolino c. Ministero della difesa (p.d. 403259).
Causa di servizio è il fatto efficiente ed adeguato, imputabile al servizio, produttivo dell’evento lesivo, ossia la condizione indispensabile senza la quale l’invalidità non si sarebbe determinata; di conseguenza, in nessun caso il diritto al trattamento privilegiato sussiste se – nelle circostanze dell’evento che espose il militare a subire il danno nella persona – esuli qualunque esigenza concreta e reale di servizio.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75150 del 14-03-1990, Nigro c. Ministero della difesa (p.d. 404791).
È da ammettere la dipendenza da causa di servizio di una infermità (nella specie, postumi di contusione cranica e di commozione cerebrale ed esiti di tracheotomia) conseguenti ad un incidente stradale capitato mentre il militare, in adempimento di un obbligo di servizio, al termine di un turno di guardia ad una installazione N.A.T.O., era stato autorizzato a recarsi presso un bar nelle vicinanze per rifocillarsi ed acquistare generi di conforto per il restante personale di guardia.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 74070 del 23-11-1989, Lenti c. Ministero della difesa (p.d. 404692).
Il diritto a conseguire trattamento privilegiato ordinario non è ricollegato, dall’art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, solo all’insorgenza ovvero alla constatazione di un’infermità durante il servizio in quanto tassativamente si richiede che “fatti” determinati, costituenti adempimento di obblighi di servizio, siano stati la causa unica e diretta ovvero una concausa efficiente e determinante.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75351 del 19-06-1990, Piraino c. Ministero della difesa (p.d. 404876).
Il diritto a pensione privilegiata ordinaria non è legato al mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione militare dovendo, invece, risultare provata la sussistenza anche di un concreto nesso eziologico tra episodio e/o circostanze cui il soggetto sia stato esposto – per poter assolvere gli obblighi di servizio – ed il conclamarsi dell’infermità.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 73721 del 23-11-1989, De Luca c. Ministero della difesa (p.d. 404633).
Ai fini della concessione di trattamento privilegiato pensionistico, l’espresso richiamo legislativo ai “fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio” esclude che possa imputarsi ad esso, in via presuntiva e/o astratta, una determinata infermità ovvero lesione atteso che occorre provare che la prestazione abbia, in concreto, comportato l’esposizione del soggetto ad eventi o fattori morbigeni eziopatogeneticamente rilevanti nel particolare processo morboso.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75696 del 22-09-1990, Pettinari c. Ministero della difesa (p.d. 404943).
Il riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato ordinario non si ricollega al mero insorgere di una infermità o di una lesione durante il servizio militare (criterio cronologico) ma richiede espressamente che uno specifico fatto di servizio – costituente adempimento di un obbligo di servizio – sia stato, con stretto nesso di causalità, la causa ovvero la concausa della infermità stessa (criterio eziologico).
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 71636 del 09-01-1988, De Piccoli c. Ministero delle finanze (p.d. 404115).
Ai fini della concessione del trattamento privilegiato ordinario, diretto o indiretto, non opera la presunzione da causa ovvero da concausa di servizio, salvo prova contraria (presunzione prevista, invece, per le malattie contratte durante la prestazione di guerra o lo stato di prigionia, come dagli artt. 3 e 4 della legge 13 marzo 1968 n. 313 e successive modificazioni); di conseguenza occorre dimostrare, di volta in volta, la sussistenza del nesso causale o concausale tra il fatto di servizio e la invalidità o l’evento letale, ed il relativo onere della prova incombe sul soggetto il quale intende far valere in giudizio la propria pretesa pensionistica.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70601 del 08-06-1987, Ministero delle finanze c. Zanelli (p.d. 403839).
Fatti di servizio.
I divieti posti dall’autorità militare di far comunque uso di automezzi privati nell’esecuzione di servizi, anche isolati, sono previsti in funzione del compimento delle prestazioni di istituto; pertanto, in considerazione delle specifiche finalità cui detti divieti rispondono, dalla loro inosservanza non può derivare l’interruzione del nesso di causalità tra il servizio stesso e le eventuali lesioni o morte.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 75796 del 14-09-1990, Magnani c. Ministero della difesa (p.d. 405011).
Qualora nel determinismo di un evento letale abbia influito la grave colpa del soggetto è da escludere qualsiasi nesso di causalità tra fatti di servizio e lesione.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 70601 del 08-06-1987, Ministero delle finanze c. Zanelli (p.d. 403838).
Ancorché agli effetti della colpa grave degli addetti alla guida di autoveicoli non sia sufficiente riscontrare la violazione di una o più norme, anche tassative, del codice stradale, è gravemente colposo il comportamento del soggetto il quale, nella dinamica complessiva dell’incidente – quale desumibile anche dalla situazione ambientale, dallo stato della vettura e dalle condizioni della strada – si sia discostato notevolmente dalla condotta di guida che la generalità dei conducenti avrebbe mediamente tenuto in analoghe circostanze di tempo e di luogo.
Corte dei Conti – Sez. IV Pens. Mil., sent. n. 84738 del 27-01-1995, Palomba c. Ministero della difesa (p.d. 406514).
Causa di servizio è il fatto, efficiente ed adeguato, imputabile al servizio, produttivo dell’evento lesivo ossia la condizione indispensabile senza la quale l’invalidità non si sarebbe determinata (nella specie, la Sezione conclude con ampia motivazione che l’evento fu conseguenza, esclusiva oltre che immediata e diretta, di un fatto sopravvenuto – lancio reciproco di sassolini raccolti tra il ghiaietto – rispetto al servizio, al quale questo era rimasto completamente estraneo, in quanto costituì solamente l’occasione, non necessaria ed unica, dell’evento in maniera del tutto indiretta e marginale e perciò tale da escludere ogni sua incidenza, sia pure sotto il profilo concausale).
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